Responsabilità da insidia stradale

Si segnala la Sentenza n. 6903/12, Cassazione Civile, Sez. III, in tema di danni da insidia stradale.
Con tale sentenza, la Corte, adeguandosi ad un orientamento giurisprudenziale ormai maggioritario, riconosce la sussistenza della responsabilità ex art. 2051 c.c. in capo alla pubblica amministrazione. 
L’art. 2051 c.c. è, quindi, applicabile in caso di danni derivanti da anomalie del manto stradale in due ipotesi:
  • allorché ricorra la possibilità concreta di esercitare la custodia del tratto di strada, possibilità da valutarsi alla stregua di criteri quali l'estensione della strada, la posizione, le dotazioni e i sistemi di assistenza che la connotano;
  • quando sia stata proprio l'attività compiuta dalla P.A. a rendere pericolosa la strada medesima.
Tale responsabilità sussiste sempre quando l'evento dannoso si è verificato su un tratto di strada che in quel momento era in concreto oggetto di custodia, nonché sui tratti di strada interni al perimetro urbano. 

Massima tratta da Altalex

In riferimento al demanio stradale, la possibilità concreta di esercitare la custodia va valutata alla luce di una serie di criteri, quali l'estensione della strada, la posizione, le dotazioni e i sistemi di assistenza che la connotano, sì che soltanto l'oggettiva impossibilità della custodia, intesa come potere di fatto sulla cosa, esclude l’applicabilità dell'art. 2051 cod. civ., che peraltro non sussiste quando l'evento dannoso si è verificato su un tratto di strada che in quel momento era in concreto oggetto di custodia - come nel caso del demanio stradale comunale all'interno della perimetrazione del centro abitato, o quando sia stata proprio l'attività compiuta dalla P.A. a rendere pericolosa la strada medesima, con conseguente obbligo della stessa di osservare le specifiche disposizioni normative disciplinanti detta attività nonché le comuni norme di diligenza e prudenza, ed il principio generale del "neminem laedere", essendo altrimenti responsabile per i danni derivati a terzi