Valide le notifiche effettuate a mezzo pec su indirizzi estratti da INI-PEC

Dopo aver generato un notevole panico tra Avvocati, la Corte di Cassazione corregge il tiro (e la propria pronuncia) sulla validità delle notifiche effettuate a mezzo pec ed indirizzate alle caselle di posta certificata censite su INI-PEC.

Come noto, il predetto registro è annoverato tra quelli idonei alla notifica (ex art. 6 bis del Decreto Legislativo n. 82/2005) al pari del REGINDE.

Ciò nonostante, con l’ordinanza 24160/2019, appariva che la Corte ritenesse “per una valida notifica tramite PEC si deve estrarre l'indirizzo del destinatario solo da pubblico registro ReGIndE e non dal pubblico registro INI-PEC”.

Molti Avvocati ed anche le maggiori istituzioni forensi (tra cui CNF e OCF) lamentavano una scorretta interpretazione della legge e sollevavano la questione delle innumerevoli notifiche effettuate estraendo la pec dal INI-PEC che rischiavano di vedersi invalidare, magari a distanza di molto tempo.

La Suprema Corte, chiarendo che l'ordinanza intendeva solo assumere una "inidoneità soggettiva" del registro INI-PEC con esclusivo riferimento alla qualità del soggetto destinatario della notifica (un magistrato del Tribunale di Firenze), con ordinanza n. 29749/2019 ha provveduto alla “correzione dell’errore materiale” modificando leggermente il testo della precedente 24160.
Dunque, poiché è il Codice dell'Amministrazione Digitale a disciplinare il registro INI-PEC, questo deve ritenersi un elenco valido e utilizzabile per le notificazioni ex art. 3-bis L. 53/1994.