Appartiene alla giurisdizione del giudice italiano la controversia per il risarcimento danni in tema di RCA proposta da un cittadino italiano nei confronti dell’assicuratore del responsabile anche per un incidente verificatosi in uno Stato membro della Unione Europea.
E’ quanto affermato dal Giudice di pace di Salerno dott.ssa M. Cinzia Sarno in una recentissima articolata ordinanza.
Il caso in esame era relativo al sinistro tra i veicoli di un cittadino italiano e di un cittadino straniero, verificatosi all’estero. I convenuti avevano eccepito il difetto di giurisdizione del Giudice Italiano, ma con l’ordinanza citata il Giudice affermando la propria giurisdizione ha sancito che il cittadino italiano, vittima di un sinistro, derivante dalla circolazione dei veicoli, che si sia verificato in uno stato estero , può domandare non solo il risarcimento ( fase stragiudiziale ) al mandatario per la liquidazione dei sinistri , designato in Italia dall’assicuratore straniero del responsabile ( art. 153 comma 1 C.d.A. ) ,bensì ha anche la facoltà di convenire in giudizio ,con l’azione diretta , sempre in Italia , l’ assicuratore della r.c.a. del responsabile del sinistro ( straniero) .
Il giudicante perviene a tale conclusione , occorre prendendo le mosse ,dalla pronuncia della Corte di Giustizia UE 13 dicembre 2007 , C.463-06 , la quale ha operato un’interpretazione autentica , del rinvio contenuto nell’art. 11 n°2 del Regolamento CE del Consiglio 22/12/2000 n° 44/2001, concernente la competenza giurisdizionale , il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale ( art. 11 comma 2 : le disposizioni di cui agli articoli 8,9 e 10 sono applicabili all’azione diretta proposta dalla persona lesa contro l’assicuratore , sempre che tale azione sia possibile ) , all’art. 9, n° 1 lett.b) del regolamento medesimo (l’assicuratore domiciliato nel territorio di uno stato membro può essere convenuto in un altro stato membro , davanti al giudice del luogo in cui è domiciliato l’attore , qualora l’azione sia proposta dal contraente dell’assicurazione , dall’assicurato o da un beneficiario ). La Corte di Giustizia ha dunque interpretato tale rinvio in maniera tale , da affermare che in materia di responsabilità civile , derivante da sinistro stradale verificatosi in uno stato estero , la persona lesa può proporre azione giudiziale diretta contro l’assicuratore straniero, dinanzi al giudice del luogo dello stato membro in cui essa ( persona lesa ) è domiciliata , e ciò qualora l’azione diretta sia prevista dal diritto nazionale e l’assicuratore sia domiciliato nel territorio di uno stato membro.
In particolare, ha precisato la giudicante,il detto rinvio non può essere inteso in senso restrittivo e letterale, bensì nel senso di ampliare la categoria dei soggetti che possano beneficiare dell’applicabilità dell’art. 9 n° 1 lett.b) diversi da quelli elencati, ovvero diversi dal contraente dell’assicurazione , dall’assicurato e dal beneficiario del contratto di assicurazione , con ciò intendendo ricomprendere nel detto elenco degli attori , anche i soggetti che hanno subito un danno , per estendere alle parti più deboli una maggiore tutela.
Ciò anche tenendo conto della Direttiva del Parlamento Europeo 2005/14/CE ( Direttiva RC Auto) , che a modifica della IV Direttiva 2000/26CE , ha inserito all’art. 5 il seguente Considerando 16 bis , il quale testualmente recita : “ai sensi del combinato disposto dell’art. 11 paragrafo 2 , e dell’art. 9 paragrafo 1 , lett.b) del Regolamento CE n° 44/2001 del Consiglio , del 22/12/2000 , concernente la competenza giurisdizionale , il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale , la parte lesa può citare in giudizio l’assicuratore della responsabilità civile nello stato membro in cui essa ( parte lesa ovviamente )è domiciliata” .
In definitiva, alla luce delle suesposte argomentazioni, si può ritenere che il cittadino italiano che abbia subito un sinistro in uno stato membro , diverso da quello della propria residenza , possa convenire in giudizio l’assicuratore straniero , innanzi al giudice italiano, ferma restando l’applicazione della legge dello stato dove si è verificato il sinistro.
Avv.Luigi Vingiani Il Giudice di Pace