La legge di stabilità 2013 ha modificato il codice di procedura civile [1] nella parte relativa ai pignoramenti presso terzi:
per tutte le esecuzioni presso terzi promosse a partire dal 1 gennaio
2013, quando il pignoramento riguarda somme derivanti da rapporto di
lavoro, in caso di mancata dichiarazione da parte del terzo, il credito si considererà non contestato e verrà immediatamente e automaticamente assegnato al creditore procedente.
Invece, per i pignoramenti non riguardanti crediti di lavoro, il Giudice dell’esecuzione si limiterà a fissare una seconda e nuova udienza a cui il terzo dovrà comparire per rendere la dichiarazione di quantità. In caso di ulteriore inerzia da parte del terzo, anche in questo caso il credito si riterrà non contestato e il Giudice lo assegnerà al creditore procedente.
Nel caso sorgano contestazioni sulla dichiarazione del terzo, queste vengono risolte dal Giudice dell’esecuzione, compiuti i necessari accertamenti, con ordinanza impugnabile. Tale ordinanza ha effetto ai fini del procedimento in corso e dell’esecuzione fondata sul provvedimento di assegnazione.
Le nuove norme dovrebbero ridurre la mole di giudizi di accertamento dell’obbligo del terzo.
La legge infine prevede che occorre indicare l’indirizzo della PEC per il creditore procedente nell’atto di pignoramento. Il terzo, a sua volta, ha la possibilità di inviare la dichiarazione anche per mezzo di posta certificata.
Di seguito il testo degli articoli modificati.
ART. 548. – (Mancata dichiarazione del terzo). – Se il pignoramento riguarda i crediti di cui all’articolo 545, terzo e quarto comma, quando il terzo non compare all’udienza stabilita, il credito pignorato, nei termini indicati dal creditore, si considera non contestato ai fini del procedimento in corso e dell’esecuzione fondata sul provvedimento di assegnazione, e il giudice provvede a norma degli articoli 552 o 553.
Fuori dei casi di cui al primo comma, quando all’udienza il creditore dichiara di non aver ricevuto la dichiarazione, il giudice, con ordinanza, fissa un’udienza successiva. L’ordinanza è notificata al terzo almeno dieci giorni prima della nuova udienza. Se questi non compare alla nuova udienza, il credito pignorato o il possesso del bene di appartenenza del debitore, nei termini indicati dal creditore, si considera non contestato a norma del primo comma.
Il terzo può impugnare nelle forme e nei termini di cui all’articolo 617, primo comma, l’ordinanza di assegnazione di crediti adottata a norma del presente articolo, se prova di non averne avuto tempestiva conoscenza per irregolarità della notificazione o per caso fortuito o forza maggiore.»
ART. 549. – (Contestata dichiarazione del terzo). – Se sulla dichiarazione sorgono contestazioni, il giudice dell’esecuzione le risolve, compiuti i necessari accertamenti, con ordinanza. L’ordinanza produce effetti ai fini del procedimento in corso e dell’esecuzione fondata sul provvedimento di assegnazione ed è impugnabile nelle forme e nei termini di cui all’articolo 617.
[1] Articoli 548 e 549 c.p.c.
Invece, per i pignoramenti non riguardanti crediti di lavoro, il Giudice dell’esecuzione si limiterà a fissare una seconda e nuova udienza a cui il terzo dovrà comparire per rendere la dichiarazione di quantità. In caso di ulteriore inerzia da parte del terzo, anche in questo caso il credito si riterrà non contestato e il Giudice lo assegnerà al creditore procedente.
Nel caso sorgano contestazioni sulla dichiarazione del terzo, queste vengono risolte dal Giudice dell’esecuzione, compiuti i necessari accertamenti, con ordinanza impugnabile. Tale ordinanza ha effetto ai fini del procedimento in corso e dell’esecuzione fondata sul provvedimento di assegnazione.
Le nuove norme dovrebbero ridurre la mole di giudizi di accertamento dell’obbligo del terzo.
La legge infine prevede che occorre indicare l’indirizzo della PEC per il creditore procedente nell’atto di pignoramento. Il terzo, a sua volta, ha la possibilità di inviare la dichiarazione anche per mezzo di posta certificata.
Di seguito il testo degli articoli modificati.
ART. 548. – (Mancata dichiarazione del terzo). – Se il pignoramento riguarda i crediti di cui all’articolo 545, terzo e quarto comma, quando il terzo non compare all’udienza stabilita, il credito pignorato, nei termini indicati dal creditore, si considera non contestato ai fini del procedimento in corso e dell’esecuzione fondata sul provvedimento di assegnazione, e il giudice provvede a norma degli articoli 552 o 553.
Fuori dei casi di cui al primo comma, quando all’udienza il creditore dichiara di non aver ricevuto la dichiarazione, il giudice, con ordinanza, fissa un’udienza successiva. L’ordinanza è notificata al terzo almeno dieci giorni prima della nuova udienza. Se questi non compare alla nuova udienza, il credito pignorato o il possesso del bene di appartenenza del debitore, nei termini indicati dal creditore, si considera non contestato a norma del primo comma.
Il terzo può impugnare nelle forme e nei termini di cui all’articolo 617, primo comma, l’ordinanza di assegnazione di crediti adottata a norma del presente articolo, se prova di non averne avuto tempestiva conoscenza per irregolarità della notificazione o per caso fortuito o forza maggiore.»
ART. 549. – (Contestata dichiarazione del terzo). – Se sulla dichiarazione sorgono contestazioni, il giudice dell’esecuzione le risolve, compiuti i necessari accertamenti, con ordinanza. L’ordinanza produce effetti ai fini del procedimento in corso e dell’esecuzione fondata sul provvedimento di assegnazione ed è impugnabile nelle forme e nei termini di cui all’articolo 617.
[1] Articoli 548 e 549 c.p.c.