Il difensore che indica la posta elettronica certificata nel proprio atto non può ricevere le notifiche attraverso il deposito in cancelleria.
La Cassazione dà impulso all’uso della posta elettronica certificata. Con una sentenza di ieri [1], la Suprema Corte di legittimità ha accolto il ricorso di un legale che ha ottenuto il rinvio del processo (innanzi alla Cassazione) perché il decreto di fissazione dell’udienza con la relazione del giudice relatore non era stato ritualmente notificato a mezzo di PEC. Ad essere censurata dagli “ermellini” è stata la comunicazione in cancelleria e non nella casella di posta elettronica certificata indicata dall’avvocato nel proprio atto.
Per come noto, la recente legge di stabilità 2012 [2], ha infatti modificato il codice di procedura civile [3] e ha previsto che la notifica non deve essere più fatta presso la cancelleria quando il professionista ha comunicato al proprio ordine l’indirizzo Pec. Comunicazione che nel caso trattato dalla Suprema Corte era avvenuta.
Da qui la pronuncia a favore dell’avvocato ricorrente e la concessione del rinvio a nuovo ruolo della causa.
Articolo di Federica Micardi, su Il Sole 24 Ore del 19.03.13, pag. 21
[1] Cass. sent. n. 6752 del 18.03.2013.
[2] L. n. 183/2011.
[3] Art. 366 C.p.c.
Se l’avvocato indica la PEC la notifica non può avvenire in cancelleria
sentenze