NIENTE ETILOMETRO SENZA UN AVVOCATO

MILANO - Un automobilista che, fermato dalle forze dell'ordine, risulti visibilmente in «stato di alterazione» non può essere sottoposto all'alcoltest, senza essere «preventivamente» avvertito della «facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia». Altrimenti «l' accertamento» sul suo tasso alcolemico è nullo e non vale come prova nel processo. È l'innovativo principio stabilito da una sentenza del gup di Milano, Donatella Banci Buonamici, che ha assolto un giovane di 20 anni che, malgrado guidasse con «occhi lucidi ed alito vinoso» ed era stato trovato «positivo» all'etilometro, non era stato avvisato del diritto di nominare un legale prima del test.
«Finalmente anche il Tribunale di Milano con questa fondamentale sentenza ha messo un argine all'uso indiscriminato dell'etilometro da parte degli agenti ai fini della prova del reato di guida in stato di ebbrezza», hanno commentato gli avvocati Stefano Gallandt e Roberto Enrico Paolini del Foro di Milano, che assistevano il giovane.

I due legali, infatti, avevano «denunciato come l'accertamento, come purtroppo assai di frequente accade, si fosse svolto senza le garanzie procedurali previste dalla legge». Ogni cittadino, hanno aggiunto i difensori, «ha diritto, prima di eseguire l'alcoltest e non dopo esser risultato positivo, di essere avvisato che è sua facoltà nominare un avvocato di fiducia che possa assisterlo durante l'esecuzione del test etilometrico».

Nelle motivazioni della sentenza, il giudice spiega, infatti, che «l'accertamento mediante etilometro dello stato di ebbrezza», ai sensi del decreto legislativo 285/1992, «è da considerarsi accertamento tecnico irripetibile stante l' alterabilità, modificabilità e tendenza alla dispersione degli elementi di fatto che sono oggetto dell'analisi». L'obbligo di avvertire l'automobilista del diritto a farsi assistere da un legale, chiarisce però il gup, «non ricorre unicamente nel caso in cui l'accertamento venga eseguito in via esplorativa».

È obbligatorio, invece, come nel caso del ragazzo assolto, quando le forze dell'ordine possono già «desumere lo stato di alterazione del conducente» da elementi come gli «occhi lucidi» e «l'alito vinoso». E se invece l' automobilista non viene messo al corrente del suo diritto alla difesa, anche un etilometro positivo diventa 'carta straccià nel processo, una prova nulla, senza valore. E quel che resta, dunque, è «il verbale degli operanti», che dà sì conto di «elementi certamente sintomatici - scrive il gup - di uno stato di alterazione ma che, stante la loro genericità» portano ad una assoluzione «perchè il fatto non sussiste».