La tutela rafforzata del minore contro lo sfuttamento sessuale

La cronaca piĆ¹ recente ha spesso trattato casi di prostituzione minorile e pedopornografia. Molto spesso gli autori di tali condotte non sono criminali nel senso tradizione del termine ma giovani, anche incensurati, che agiscono in contesti scolastici o familiari.
Fenomeni di questo tipo stanno creando nuovi scenari nella criminologia, rivestendo un particolare rilievo sociale ed essendo di difficile prevenzione.
La l. 172/2012 rappresenta uno dei molteplici interventi legislativi che negli ultimi anni hanno modificato il codice penale, innovando sia sul piano sostanziale che processuale la disciplina dei reati contro la personalitĆ  individuale.
L’iter di evoluzione e modifica normativa, iniziato nel 1998, ĆØ stato fortemente voluto non solo dall’Europa ma anche e soprattutto da una opinione pubblica sempre piĆ¹ attenta e critica verso i reati a sfondo sessuale, in primis contro quelli consumati a danno di minori.
Del resto, la violazione di un diritto avvenuta in un punto della terra ĆØ avvertita in tutti i punti (Kant, per la pace perpetua), figuriamoci quando il diritto violato consiste nello sviluppo psicofisico del minore sfruttato sessualmente.
La legge in commento ratifica la Convenzione del Consiglio d’Europa “per la protezione dei bambini contro lo sfruttamento e gli abusi sessuali” ed ha avuto un iter legislativo particolarmente lungo. Dalla presentazione nel marzo 2009 all’originario disegno di legge, fino alla formulazione attuale, sono passati diversi anni e numerosi passaggi in Camera e Senato.
Tanto premesso, cerchiamo ora di analizzare gli aspetti piĆ¹ significativi della norma.
Il delitto di prostituzione minorile
Nella nuova formulazione dell’art. 600 bis del codice penale rimane invariata la pena edittale della reclusione da sei a dodici anni, mentre ĆØ stata leggermente rivista la multa. La vera novitĆ  consiste nell’aver, il legislatore, inserito accanto alle condotte di induzione, favoreggiamento e sfruttamento dei minori, le nuove ipotesi di reclutamento e di gestione, organizzazione e controllo (“ovvero altrimenti ne trae profitto”) degli stessi. Non si tratta perĆ² di nuove ipotesi di reato, bensƬ della scelta di seguire una tecnica normativa casistica, al fine di rendere la norma maggiormente aderente ai principi di determinatezza e tassativitĆ .
Merita un cenno esplicativo la condotta del “reclutamento” che si differenzia dalla induzione in quanto non necessita per la sua realizzazione di alcuna forma di coartazione psicologica o di persuasione effettuata nei confronti del minore. Ne deriva che il reclutamento potrebbe ben ricomprendere le ipotesi di procacciamento di minori giĆ  intenzionati a prostituirsi.
Nel secondo comma del medesimo articolo viene disciplinata la punibilitĆ  di chi compie atti sessuali con il minore. Anche in questo caso la norma giĆ  esisteva nel testo preriforma ma qui viene raddoppiata la pena edittale (“ĆØ punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da euro 1.500 a euro 6.000”) e viene ampliata la punibilitĆ , che non ĆØ piĆ¹ legata alla dazione di denaro o altra utilitĆ  ma viene estesa anche alla mera promessa della corresponsione.
In tema di pedopornografia
La legge in commento ha novellato anche il reato di cui all’art. 600 ter, che prevede e punisce l’utilizzo di minori per la realizzazione e produzione di spettacoli o di materiale pornografico, nonchĆ© la fruizione del materiale medesimo.
Ratio della norma ĆØ colpire e reprimere piĆ¹ duramente un fenomeno che va estendendosi in modo sempre piĆ¹ capillare e che si sposta dal crimine organizzato ad un crimine spesso domestico ed “amatoriale”. Sempre piĆ¹ spesso, infatti, la realizzazione e la fruizione di materiale pornografico avviene al di fuori dei canali tradizionalmente criminali, con un aumento esponenziale di tali condotte proprio tra i minori.
In particolare, l’art. 600 ter punisce con la pena della reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 24.000 a 240.000 chiunque produce materiale pedopornografico o realizza spettacoli o esibizioni di tale natura ed anche chi recluta o induce i minori a prendervi parte, ovvero comunque ne trae profitto.
Anche in questa ipotesi, il legislatore ha seguito una tecnica normativa casistica e, alla luce delle ipotesi indicate, va ritenuto che anche le esibizioni pornografiche rivolte ad un singolo soggetto determinato siano penalmente rilevanti.
Parimenti punito, con la reclusione fino a tre anni, chiunque offre o cede, anche a titolo gratuito, materiale pedopornografico.
Dalla lettura d’insieme dei vari commi dell’articolo 600 ter, discende che anche la pornografia domestica, realizzata o diffusa senza fine di lucro, sia penalmente rilevante.
A sostegno di tale tesi si pone la ratio ispiratrice della norma, individuata nella tutela psicofisica del minore, ed il fatto che il fine di lucro non ĆØ una componente necessaria per la realizzazione delle condotte incriminate.
Infine, assume rilevanza penale anche la fruizione del materiale pornografico. La norma, infatti, punisce con la reclusione fino a tre anni, salvo che il fatto non costituisca reato piĆ¹ grave, chiunque assiste ad ogni genere di spettacolo o esibizione a carattere pedopornografico. Nello specifico, il fruitore ĆØ colui che assiste passivamente, senza partecipazione attiva, alle esibizioni o agli spettacoli di cui sopra.
Ulteriore elemento di novitĆ  introdotto con la novella del 2012 ĆØ la definizione di pornografia minorile. Tale definizione colma un vuoto normativo finora esistente, cristallizzando come pornografia minorile ogni rappresentazione, con qualunque mezzo, di un minore degli anni diciotto coinvolto in attivitĆ  sessuali esplicite, reali o simulate, o qualunque rappresentazione degli organi sessuali di un minore di anni diciotto per scopi sessuali.
La novella trattata, quindi, apporta un notevole inasprimento del regime sanzionatorio in tema di sfruttamento del minore per scopi sessuali e, in un’ottica preventiva, caratterizza l’intervento del legislatore da una anticipazione della punibilitĆ  anche alle condotte prodromiche rispetto alla realizzazione dei reati di prostituzione e pornografia minorile.

articolo pubblicato su L'AquilaOggi