TESTO DELLA SENTENZA
CORTE DI CASSAZIONE, SEZ. V PENALE - SENTENZA 18 ottobre 2018, n.47512 - Pres. Fumo – est. Riccardi
Ritenuto in fatto
1. Con sentenza
emessa il 13/04/2016 la Corte di Appello di Napoli ha confermato la sentenza
del Tribunale di Nola che aveva affermato la responsabilità penale di D’Av. Ad.
in relazione ai reati di cui agli artt. 393 e 582 c.p., per essersi fatto
ragione da sé, in concorso con persona rimasta ignota, al fine di esercitare un
preteso diritto (di riappropriarsi della bicicletta rubata al figlio), colpendo
con calci allo stomaco e alla testa Vy. Ol., cagionandogli lesioni personali,
riducendo, in parziale riforma, la pena inflitta.
2. Avverso tale
sentenza ricorre per cassazione il difensore di D’Av. Ad., Avv. Ge. Pa., deducendo
i seguenti motivi.
2.1. Violazione di
legge in relazione agli artt. 110, 393, 582 e 131 bis c.p.: deduce che non vi
sia prova del concorso di un'altra persona, non essendo la persona offesa
attendibile, poiché se l'aggressione fosse stata consumata da due persone ben
più gravi sarebbero state le lesioni; non sussiste l'esercizio arbitrario,
perché la condotta non era arbitraria, avendo l'imputato dapprima reclamato
verbalmente la bicicletta, ritenendo di aver subito la lesione di un diritto;
si tratterebbe di una violenza reintegrativa, perciò lecita; non sussisterebbe
il reato di cui all'art. 582, non essendovi state alterazioni organiche e
funzionali tali da integrare il concetto di malattia; le contusioni potrebbero
essere state determinate da una caduta a terra; la causa di esclusione della
punibilità di cui all'art. 131 bis è stata esclusa sulla base dei precedenti
dell'imputato, senza considerare il ridottissimo grado di offensività della
condotta, anche in considerazione del modico valore della bici.
2.2. Vizio di
motivazione in relazione agli elementi di fatto e di diritto su cui la
decisione è fondata.
Considerato in
diritto
1. Il ricorso è
inammissibile.
Oltre a proporre
motivi generici, in quanto privi di qualsivoglia confronto argomentativo con la
sentenza impugnata, e non consentiti dalla legge, in quanto contestano il
merito della ricostruzione dei fatti e la valutazione probatoria, il ricorso è
manifestamente infondato.
Secondo
l'accertamento giurisdizionale impugnato, l'odierno ricorrente, credendolo
autore del furto della bicicletta del figlio, aggrediva il minore Vy. Ol.,
colpendolo con calci allo stomaco e alla testa, e cagionandogli lesioni
personali, per riappropriarsi del veicolo; il concorso di un altro uomo,
concorrente nei reati contestati, è stato affermato sulla base delle
dichiarazioni della persona offesa, e non può essere negato sulla base della
pretesa scarsa gravità delle lesioni.
Quanto alla non
arbitrarietà della violenza esercitata, in quanto reintegrativa, la doglianza è
manifestamente infondata, non riconoscendo l'ordinamento, al di fuori delle
situazioni di necessità di cui agli artt. 52, 53 e 54 cod. pen., ipotesi di
violenza legittima.
Quanto alle
lesioni cagionate, è pacifico che la contusione, in
quanto alterazione anatomica e funzionale dell'organismo, costituisce malattia
ai sensi dell'art. 582 cod. pen. (ex multis, Sez. 7, n. 29786 del
31/05/2016, Ferro, Rv. 268034).
Infine, l'art. 131
bis cod. pen. è stato escluso sulla base della personalità aggressiva dell'imputato,
e della abitualità dei comportamenti violenti, attestata dai precedenti per
lesioni personali.
2. Alla
declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna al pagamento
delle spese processuali e alla corresponsione di una somma di denaro in favore
della cassa delle ammende, somma che si ritiene equo determinare in Euro
2.000,00.
P.Q.M.