È sempre revocabile il consenso alla pubblicazione delle proprie foto su Facebook.
Come
noto, l’utilizzo sempre più intenso dei social network e la
diffusione capillare di fotocamere (soprattutto su smartphone) ha
comportato una notevole elisione della privacy ed un aumento
progressivo del rischio di trovar pubblicate proprie foto sul web.
Recenti
pronunce hanno ben evidenziato come la condotta di chi – senza
consenso – pubblichi foto ritraenti altre persone sia assolutamente
antigiuridica.
Del
resto l’art. 96 della Legge sul Diritto d’Autore stabilisce che
“Il ritratto di una persona non può essere esposto, riprodotto
o messo in commercio senza il consenso di questa” e l’art. 10
del Codice Civile che “Qualora l'immagine sia stata esposta o
pubblicata fuori dei casi in cui l'esposizione o la pubblicazione è
dalla legge consentita, l'autorità giudiziaria, su richiesta
dell'interessato, può disporre che cessi l'abuso, salvo il
risarcimento dei danni”.
Dalla
lettura del combinato disposto delle norme citate si evince come la
pubblicazione (senza consenso) dell’immagine altrui possa portare
non solo ad un ordine di “cancellazione” della fotografia ma
anche ad un risarcimento del danno.
In
tal senso si pronunciava prima il Tribunale di Pordenone statuendo
che “anche la sola
pubblicazione
non autorizzata
appare vietata
e comporta pertanto, in caso di mancato consenso, il diritto
al risarcimento del danno,
a prescindere
dall'avvenuta lesione
del decoro e della reputazione
della persona raffigurata”
(Sent. n. 634/2017), poi la Corte d’appello di Campobasso (Sent.
n. 84/2019) concludendo “tale
principio trova giustificazione nella natura stessa dell'immagine,
che in quanto rappresentazione delle sembianze individuali, attiene
ad uno dei modi di essere della persona. Il relativo diritto,
concretandosi nella facoltà di apparire se e quando si voglia,
costituisce una manifestazione della libertà individuale, che si
traduce nella possibilità di mostrarsi agli altri solo quando si
abbia interesse a farlo o non si abbia interesse a non farlo, ed è
tutelato dalla legge anche nel caso in cui la riproduzione o la
diffusione non arrechino pregiudizio all'onore o alla reputazione
dell'interessato”.
In
entrambi i casi, oltre all’ordine di rimozione, i Giudici di merito
condannavano i convenuti a risarcire il danno all’immagine
lamentato da parte attrice.
Le
sentenze in esame, interessanti ma non rivoluzionarie, si inserivano
in filoni giurisprudenziali ben noti e ribadivano concetti giuridici
ormai acclarati.
Diversa
e più innovativa appare l’ordinanza pronunciata dal Tribunale di
Bari il 6/11/2019 nel giudizio presentato con ricorso ex art. 702 bis
cpc e rubricato al n.r.g. 6359/2019.
Nel
caso in esame il ricorrente chiedeva la rimozione (urgente) di sue
fotografie pubblicate su Facebook da una ex fidanzata negli anni
della loro frequentazione.
Le
richieste venivano accolte dal Giudice che chiariva come “la
condotta della convenuta integra un abuso dell’immagine altrui con
conseguente diritto del ricorrente ad ottenere la cessazione della
condotta abusiva e, dunque, la cancellazione dal profilo Facebook
delle fotografie”.
Stabiliva,
inoltre, l’interessante principio secondo il quale “l’altrui
pubblicazione di una propria immagine fotografica costituisce in ogni
caso una forma di trattamento di un dato personale” in
applicazione dell’art.
6 del GDPR per cui il trattamento dei dati è lecito se
“l'interessato ha espresso il consenso” ed
il successivo art. 7 sulla possibilità
di revoca del medesimo
in ogni momento.