È sempre revocabile il consenso alla pubblicazione delle proprie foto su Facebook.


È sempre revocabile il consenso alla pubblicazione delle proprie foto su Facebook. 

Come noto, l’utilizzo sempre più intenso dei social network e la diffusione capillare di fotocamere (soprattutto su smartphone) ha comportato una notevole elisione della privacy ed un aumento progressivo del rischio di trovar pubblicate proprie foto sul web. 

Recenti pronunce hanno ben evidenziato come la condotta di chi – senza consenso – pubblichi foto ritraenti altre persone sia assolutamente antigiuridica.

Del resto l’art. 96 della Legge sul Diritto d’Autore stabilisce che “Il ritratto di una persona non può essere esposto, riprodotto o messo in commercio senza il consenso di questa” e l’art. 10 del Codice Civile che “Qualora l'immagine sia stata esposta o pubblicata fuori dei casi in cui l'esposizione o la pubblicazione è dalla legge consentita, l'autorità giudiziaria, su richiesta dell'interessato, può disporre che cessi l'abuso, salvo il risarcimento dei danni”.

Dalla lettura del combinato disposto delle norme citate si evince come la pubblicazione (senza consenso) dell’immagine altrui possa portare non solo ad un ordine di “cancellazione” della fotografia ma anche ad un risarcimento del danno.

In tal senso si pronunciava prima il Tribunale di Pordenone statuendo che “anche la sola pubblicazione non autorizzata appare vietata e comporta pertanto, in caso di mancato consenso, il diritto al risarcimento del danno, a prescindere dall'avvenuta lesione del decoro e della reputazione della persona raffigurata (Sent. n. 634/2017), poi la Corte d’appello di Campobasso (Sent. n. 84/2019) concludendo “tale principio trova giustificazione nella natura stessa dell'immagine, che in quanto rappresentazione delle sembianze individuali, attiene ad uno dei modi di essere della persona. Il relativo diritto, concretandosi nella facoltà di apparire se e quando si voglia, costituisce una manifestazione della libertà individuale, che si traduce nella possibilità di mostrarsi agli altri solo quando si abbia interesse a farlo o non si abbia interesse a non farlo, ed è tutelato dalla legge anche nel caso in cui la riproduzione o la diffusione non arrechino pregiudizio all'onore o alla reputazione dell'interessato.

In entrambi i casi, oltre all’ordine di rimozione, i Giudici di merito condannavano i convenuti a risarcire il danno all’immagine lamentato da parte attrice.

Le sentenze in esame, interessanti ma non rivoluzionarie, si inserivano in filoni giurisprudenziali ben noti e ribadivano concetti giuridici ormai acclarati.

Diversa e più innovativa appare l’ordinanza pronunciata dal Tribunale di Bari il 6/11/2019 nel giudizio presentato con ricorso ex art. 702 bis cpc e rubricato al n.r.g. 6359/2019.

Nel caso in esame il ricorrente chiedeva la rimozione (urgente) di sue fotografie pubblicate su Facebook da una ex fidanzata negli anni della loro frequentazione.

Le richieste venivano accolte dal Giudice che chiariva come “la condotta della convenuta integra un abuso dell’immagine altrui con conseguente diritto del ricorrente ad ottenere la cessazione della condotta abusiva e, dunque, la cancellazione dal profilo Facebook delle fotografie”
 
Stabiliva, inoltre, l’interessante principio secondo il quale “l’altrui pubblicazione di una propria immagine fotografica costituisce in ogni caso una forma di trattamento di un dato personale” in applicazione dell’art. 6 del GDPR per cui il trattamento dei dati è lecito se “l'interessato ha espresso il consenso” ed il successivo art. 7 sulla possibilità di revoca del medesimo in ogni momento.