Corte Costituzionale, inammissibile il quesito referendario sul fine vita

 

Alla luce delle recenti pronunce della Corte costituzionale, mediante le quali venivano dichiarati inammissibili alcuni quesiti referendari per il vulnus normativo che avrebbero potuto creare, ed in attesa delle motivazioni, trovo utile un breve excursus sul tema del referendum.

 

Come noto, l’art. 75 della Costituzione prevede che venga “indetto referendum popolare per deliberare l'abrogazione, totale o parziale, di una legge o di un atto avente valore di legge…” ed al secondo comma che “non è ammesso il referendum per le leggi tributarie e di bilancio, di amnistia e di indulto, di autorizzazione a ratificare trattati internazionali”.

 

Il referendum abrogativo è stato, negli anni, uno strumento particolarmente valido ed utilizzato, tanto che nel tempo sono state sottoposte alla volontà popolare circa settanta richieste abrogative.  

 

Sulle richieste di referendum si effettuano due successivi controlli: il primo presso l’Ufficio centrale che verifica se la raccolta delle firme, o l’approvazione delle deliberazioni regionali, è avvenuta in modo legittimo e se il loro numero è sufficiente; la seconda presso la Corte costituzionale che effettua un giudizio di ammissibilità.

 

Tale ultimo giudizio viene disciplinato dall’art. 2 della Legge costituzionale n. 1/1953 che, sinteticamente, statuisce “spetta alla Corte costituzionale giudicare se le richieste di referendum abrogativo presentate a norma   dell'art.   75   della Costituzione siano ammissibili   ai   sensi   del   secondo   comma dell'articolo stesso”.

 

Dalla lettura del testo, quindi, la Corte costituzionale sarebbe chiamata a vagliare esclusivamente se la richiesta di referendum sia direttamente o indirettamente vietata per l’oggetto e la materia esclusa dall’art. 75 (le leggi tributarie e di bilancio, di amnistia e di indulto, di autorizzazione a ratificare trattati internazionali).

 

Visto il comunicato stampa della Corte ed assistito alla conferenza stampa indetta dal suo Presidente, dai primi spunti appare che i referendum su cannabis ed eutanasia siano stati dichiarati inammissibili per motivi diversi da quelli indicati in Costituzione ed, in particolare, sul quesito sul fine vita “perché, a seguito dell’abrogazione, ancorché parziale, della norma sull’omicidio del consenziente, cui il quesito mira, non sarebbe preservata la tutela minima costituzionalmente necessaria della vita umana”.

 

Viene quindi da chiedersi da quale fonte la Corte costituzionale abbia ricevuto l’investitura per poter dichiarare inammissibile un quesito referendario sulla scorta non dei limiti imposti dal citato art. 75, bensì di un giudizio prognostico, sistematico ed ontologico.

 

In realtà tale conferimento di potere decisionale proviene da uno sviluppo autarchico delle competenze della consulta, giurisprudenzialmente nato con la sentenza n. 16 del 1978.

 

Quest’ultima pronuncia aveva ad oggetto quesiti referendari volti ad abrogare delle norme relative all’Ordinamento giudiziario militare; ai Codici penali militari di pace e di guerra ed all'abrogazione dell'art. 1 della legge 27 maggio 1929, n. 810 - sull'esecuzione del Trattato, dei quattro allegati annessi e del Concordato, sottoscritti in Roma, fra la Santa Sede e l'Italia, l'11 febbraio 1929 - limitatamente al contenuto degli artt. 1, 10, 17 e 23 del Trattato e all'intero contenuto del Concordato.

 

La Corte, nel caso del 1978, non potendo rigettare le richieste ai sensi della formulazione letterale dell’art. 75 Cost., pronunciava un nuovo e più ampio motivo di diritto, secondo il quale “si dimostra troppo restrittiva quella configurazione del giudizio di ammissibilità, per cui sarebbe affidato alla Corte il solo compito di verificare se le richieste di referendum abrogativo riguardino materie che l'art. 75 secondo comma Cost. esclude dalla votazione popolare: con espresso ed esclusivo riguardo alle leggi tributarie e di bilancio, di amnistia e di indulto, di autorizzazione a ratificare trattati internazionali”.

 

Mediante tale assunto, la medesima Corte escludeva che “la testuale indicazione delle cause d'inammissibilità, contenuta nel capoverso dell'art. 75, sia rigorosamente tassativa”, andando quindi ad interpretare in modo estensivo il proprio sindacato oltre quanto testualmente contemplato nella Carta costituzionale.

 

V’è di più, sempre nella sentenza in oggetto, la Corte indicava gli ulteriori casi in cui la propria competenza sarebbe stata ampliata statuendo che:

-          in primo luogo, sono inammissibili le richieste così formulate, che ciascun quesito da sottoporre al corpo elettorale contenga una tale pluralità di domande eterogenee, carenti di una matrice razionalmente unitaria;

-          in secondo luogo, sono inammissibili le richieste che non riguardino atti legislativi dello Stato aventi la forza delle leggi ordinarie, ma tendano ad abrogare - del tutto od in parte - la Costituzione, le leggi di revisione costituzionale, le "altre leggi costituzionali" considerate dall'art. 138 Cost., come pure gli atti legislativi dotati di una forza passiva peculiare;

-          in terzo luogo, vanno del pari preclusi i referendum aventi per oggetto disposizioni legislative ordinarie a contenuto costituzionalmente vincolato;

-          in quarto luogo, valgono infine le cause d'inammissibilità testualmente descritte nell'art. 75 cpv.

 

A tali principi pare che la Corte, con la sentenza sul referendum sul fine vita, abbia aggiunto un ulteriore incipit, ampliando ulteriormente il proprio potere decisorio, ovvero quello del vulnus legislativo, posto che in attesa delle motivazioni, il principio alla base del rigetto sia “perché, a seguito dell’abrogazione, ancorché parziale, della norma sull’omicidio del consenziente, cui il quesito mira, non sarebbe preservata la tutela minima costituzionalmente necessaria della vita umana”.

 

Ciò posto, può considerarsi costituzionalmente orientato tale giudizio?

 

È noto che, a seguito del referendum, in caso di superamento del quorum e di abrogazione delle norme oggetto del quesito, il Presidente della Repubblica lo dichiara con decreto che viene pubblicato sulla Gazzetta ufficiale; l'abrogazione ha effetto dal giorno successivo a tale pubblicazione, a meno che il Presidente si avvalga di uno speciale potere concessogli di ritardare l'entrata in vigore dell'abrogazione per un termine non superiore a 60 (120) giorni dalla pubblicazione stessa (art. 37 L. 352/70), quale intervento riparatore, collegato alla non definitività dell’effetto referendario e, sulla cui scorta, nulla osterebbe ad un intervento positivo del legislatore in questo periodo di sospensione.

 

Infine, per valutare la potestà discrezionale e giuridica della Corte nelle proprie pronunce, appare opportuno capire lo spirito della Costituzione, mediante le parole degli stessi Padri costituenti.

 

Secondo Costantino Mortati, con la nascita della Repubblica si deve “condurre il popolo, da una funzione limitata alla scelta dei suoi rappresentanti, ad una funzione più ampia, di attiva partecipazione politica, e il mezzo adoperato a questo scopo è il referendum” ed ancora “un altro effetto utile dell'intervento del popolo è quello di influire sui partiti, di costringerli ad un maggiore contatto col popolo per problemi concreti, con un temperamento di quella che si è chiamata l'onnipotenza dei partiti”.

 

Il Presidente Luigi Einaudi sosteneva che “più utile è l'istituto del referendum, che si fonda sul fatto che non si può essere sempre sicuri che i disegni di legge approvati dal Parlamento rappresentino veramente la espressione della volontà popolare; rappresentano la volontà di un ceto politico, ma questa non sempre coincide con quella del popolo”.

 

Purtroppo, forse, i Padri costituenti, nel dibattito sull’art. 75 della Costituzione, guardarono solo allo scollamento tra politica e popolo, non anche a quello tra la volontà popolare ed una autoreferenziale funzione pedagogica della Corte costituzionale.