Con un emendamento alla legge di conversione (L. 148/2011) del decreto legge sulla manovra economica-bis (D.L. 138/2011), presentato all’ultimo momento dal Governo, è stata approvata la delega al Governo per la riorganizzazione della distribuzione sul territorio degli uffici giudiziari.
A giudizio dell’Organismo Unitario dell’Avvocatura (OUA), che molto si è attivata per scongiurarne l’attuazione, la delega al Governo è fondata su criteri generici ed irrazionali, e si propone, ancora una volta, l’obiettivo di legiferare sulla giustizia senza dibattito parlamentare e senza alcuna consultazione con le categorie interessate.
Per voce del suo Presidente (Maurizio de Tilla), l’OUA sottolinea come con la delega al Governo per la revisione della geografia giudiziaria si sia realizzata una palese violazione della tripartizione dei poteri sancita dalla Costituzione. E’ evidente, infatti, il vulnus inflitto alla norma procedimentale prevista dalla Costituzione che limita l’adozione del decreto legge ai soli casi di straordinaria necessità ed urgenza e sancisce la perdita di efficacia dello stesso decreto in caso di mancata conversione parlamentare entro i 60 giorni successivi alla pubblicazione. Solo in tal caso (e nella differente ipotesi del decreto legislativo) è consentito derogare al procedimento legislativo ordinario previsto dall’art. 72 Cost.
Nella fattispecie in questione, l’OUA ravvisa pertanto una palese la violazione non solo dell’iter ordinario di produzione legislativa (artt. 70 e 72 Cost.), ma anche di quello previsto per la cd. decretazione d’urgenza (art. 77, co. 2, Cost.), non sussistendo, in quanto neppure enunciate dal legislatore, ragioni di necessità ed urgenza a sostegno e supporto dell’introduzione, soltanto in sede di conversione, di una disposizione relativa alla riorganizzazione nella distribuzione degli uffici giudiziari, del tutto eterogenea rispetto al contenuto del decreto legge convertito.
A giudizio dell’Organismo Unitario dell’Avvocatura (OUA), che molto si è attivata per scongiurarne l’attuazione, la delega al Governo è fondata su criteri generici ed irrazionali, e si propone, ancora una volta, l’obiettivo di legiferare sulla giustizia senza dibattito parlamentare e senza alcuna consultazione con le categorie interessate.
Per voce del suo Presidente (Maurizio de Tilla), l’OUA sottolinea come con la delega al Governo per la revisione della geografia giudiziaria si sia realizzata una palese violazione della tripartizione dei poteri sancita dalla Costituzione. E’ evidente, infatti, il vulnus inflitto alla norma procedimentale prevista dalla Costituzione che limita l’adozione del decreto legge ai soli casi di straordinaria necessità ed urgenza e sancisce la perdita di efficacia dello stesso decreto in caso di mancata conversione parlamentare entro i 60 giorni successivi alla pubblicazione. Solo in tal caso (e nella differente ipotesi del decreto legislativo) è consentito derogare al procedimento legislativo ordinario previsto dall’art. 72 Cost.
Nella fattispecie in questione, l’OUA ravvisa pertanto una palese la violazione non solo dell’iter ordinario di produzione legislativa (artt. 70 e 72 Cost.), ma anche di quello previsto per la cd. decretazione d’urgenza (art. 77, co. 2, Cost.), non sussistendo, in quanto neppure enunciate dal legislatore, ragioni di necessità ed urgenza a sostegno e supporto dell’introduzione, soltanto in sede di conversione, di una disposizione relativa alla riorganizzazione nella distribuzione degli uffici giudiziari, del tutto eterogenea rispetto al contenuto del decreto legge convertito.
Quanto alla riduzione dei costi derivanti dalla programmata revisione della geografia giudiziaria, l’OUA ne contesta l’efficacia, rilevando come, invero, proprio la ristrutturazione e riorganizzazione delle sedi attualmente esistenti comporterà nuova spesa per lo Stato. La realizzazione di un «sistema moderno ed efficiente di amministrazione della giustizia» impone, invece, altre priorità, tra le quali:
a) avvio immediato del processo telematico e completa informatizzazione di tutti gli uffici;
b) riorganizzazione dei grandi Tribunali, strutture oggi irrimediabilmente paralizzate, di modo che ogni risposta a chi vi accede richiede tempi irragionevoli;
c) attuazione in tempi rapidi della riforma del giudice laico, ricomprendendo nell’organico di ciascun Tribunale tutta la magistratura onoraria;
d) adeguamento degli organici dei giudici e del personale amministrativo alle effettive esigenze del territorio.
a) avvio immediato del processo telematico e completa informatizzazione di tutti gli uffici;
b) riorganizzazione dei grandi Tribunali, strutture oggi irrimediabilmente paralizzate, di modo che ogni risposta a chi vi accede richiede tempi irragionevoli;
c) attuazione in tempi rapidi della riforma del giudice laico, ricomprendendo nell’organico di ciascun Tribunale tutta la magistratura onoraria;
d) adeguamento degli organici dei giudici e del personale amministrativo alle effettive esigenze del territorio.